PROCEDIMENTI FONDAZIONE AREZZO INTOUR
l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria:
- per gli amministrativi per la gestione museale, del personale impiegato dalla Fondazione e per attività e affari generali:
- per gli aspetti amministrativi per la gestione del progetto di ambito turistico e le attività di Destination Management
- per gli aspetti amministrativi per la gestione di assistenza economica e collaborativa con beneficiari e altre associazioni, bilancio e controllo di gestione
- per gli aspetti amministrativi per la gestione del progetto commerciale di Destination Management Company, gestione commerciale e servizi all’utenza
L’ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale
Per qualsivoglia info sui procedimenti può essere contattato comunque l’Ufficio Affari Generali nella persona del dott. Franco Chiasserini al numero 0575 169 6300 o alla mail f.chiasserini@arezzointour.it
Ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale, con l’indicazione del nome del responsabile dell’ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale
L’ufficio della Direzione Amministrativa è a disposizione al numero 0575 169 6300 o alla mail del Direttore Amministrativo Dott. Rodolfo Ademollo alla mail r.ademollo@arezzointour.it
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino
Gli interessati possono ottenere le informazioni che li riguardano inviano una mail al responsabile dell’istruttoria o alla segreteria della Fondazione Arezzo intour ( info@arezzointour.it ) o tramite pec alla mail arezzointour@pec.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante
TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO |
TIPOLOGIA DI ATTO |
TERMINE DI CONCLUSIONE |
EROGAZIONE CONTRIBUTI E ATTIVITA’ CON TERZI APPROVAZIONE SOCI APPROVAZIONE ATTI FONDAMENTALI E PROGRAMMATORI GESTIONE STRAORDINARIA E RAPPORTI CON I SINDACATI |
VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (CDV) |
30 GG DALLA DATA DEL CDA DA VERBALIZZARE |
GESTIONE MUSEALE E AFFARI GENERALi E AFFIDAMENTO INFERIORI AI 10.000€ |
DISPOSIZIONI UNICA EQUIVALENTE (DUE) |
30 GG DATA FATTURA |
ATTI SUL PERSONALE E APPROVAZIONE CONTRATTI LEGALE RAPPRESENTANTE |
ATTO DEL VICEPRESIDENTE ESECUTIVO (PD1) |
30 GG DA ISTANZA |
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PROCEDIMENTI DI GARA O AFFIDAMENTI SERVIZI SUPERIORI AI 10.000€ |
ATTO DEL DIRETTORE (PD3) |
30 GG DA ISTANZA |
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PROCEDIMENTI PER I QUALI IL PROVVEDIMENTO PUO’ ESSERE SOSTITUITO DA UNA DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO O PUO’ CONCLUDERSI CON IL SILENZIO ASSENSO DELL’AMMINISTRAZIONE
La Fondazione non dispone di misure che possano essere sostituite da dichiarazioni dell’interessato o che possano culminare in una tacita approvazione dell’organizzazione.
STRUMENTI DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE, RICONOSCIUTI DALLA LEGGE IN FAVORE DELL’INTERESSATO,NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL PROVVEDIMENTO FINALE OVVERO NEO CASI DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO OLTRE IL TERMINE PREDETERMINATO PER LA SUA CONCLUSIONE E I MODI PER ATTIVARLI
Per la gestione dei procedimenti a finalità pubblica e per le attività svolte come organismo di diritto pubblico da parte della Fondazione ha adottato i seguenti strumenti di tutela amministrativa:
RICORSO GERARCHICO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE
possibile far valere sia vizi di legittimità che vizi di merito, per la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi. Il ricorso gerarchico (improprio) è altresì possibile nei confronti di atti emanati da organi rispetto ai quali non sia individuabile un superiore gerarchico, ma soltanto nelle ipotesi espressamente previste dalla legge. Il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell’atto impugnato e da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Decorsi 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l’Amministrazione abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all’autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.
RICORSO IN OPPOSIZIONE
è proposto allo stesso organo che ha emanato l’atto. È un rimedio a carattere eccezionale essendo ammesso solo nei casi espressamente stabiliti dalla legge e per i motivi da essa previsti. Può essere proposto sia per motivi di legittimità che di merito, e sia a tutela di interessi legittimi che di diritti soggettivi. Sotto il profilo del procedimento, per il ricorso in opposizione valgono, in quanto applicabili, le stesse norme del ricorso gerarchico.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse. Il ricorso straordinario è alternativo rispetto al ricorso giurisdizionale, pertanto una volta che sia stato proposto un ricorso giurisdizionale, non è possibile il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato. Il ricorso deve essere proposto nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza. La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente.
TUTELA GIURISDIZIONALE
La giustizia amministrativa italiana è organizzata secondo il sistema della doppia giurisdizione. – tutela giurisdizionale ordinaria Il giudice ordinario è competente a decidere delle violazioni dei diritti soggettivi con il potere di disapplicare l’atto amministrativo che risulti illegittimo e di dichiararne l’illegittimità. – tutela giurisdizionale amministrativa Il giudice amministrativo è competente a giudicare delle violazioni degli interessi legittimi, salvo i casi di giurisdizione esclusiva in cui lo stesso giudice amministrativo giudica sulle violazioni dei diritti soggettivi, ad annullare gli atti amministrativi illegittimi, nonché, in alcuni casi tassativi, a sostituirli o a riformarli in parte. Tutela giurisdizionale amministrativa La giurisdizione amministrativa è esercitata dai Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) e dal Consiglio di Stato secondo le norme del Codice del Processo Amministrativo (CPA) di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi, e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni (o da soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo). Azioni esperibili innanzi al giudice amministrativo: – azione di annullamento (art. 29 CPA) – proponibile nel termine di 60 giorni, a pena di decadenza; – azione di condanna (art. 30 CPA) – esperibile nel termine di 120 giorni, a pena di decadenza; – azione avverso il silenzio della PA (art. 31 CPA) – esperibile fino a che perdura l’inadempimento e comunque non oltre 1 anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo; – declaratoria di nullità (art. 31 CPA) – proponibile nel termine di 180 giorni, a pena di decadenza; – azione contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza (art. 116 CPA) – proponibile nel termine di 30 giorni. Per i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture il ricorso è esperibile nel termine di 30 giorni, a pena di decadenza (art. 119 CPA). Sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 3 del D.lgs. 165/2001, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi (art. 63, comma 4, D.lgs. 165/2001). Si specifica che le controversie in materia di rapporto di lavoro del personale contrattualizzato, successive alla stipula del relativo contratto, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. Salvo quanto previsto dall’art. 23 CPA, nei giudizi davanti ai TAR è obbligatorio il patrocinio di avvocato. Avverso le sentenze dei TAR è ammesso appello al Consiglio di Stato, ove è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.
PER I PROCEDIMENTI COMMERCIALI E PER I RAPPORTI CON I SOCI E LE ATTIVITA’ CONDIVISE E PARTECIPATE
Ricorso Gerarchico nelle modalità sopra descritte
Tutela Giurisdizionale presso il tribunale ordinario, principalmente il Foro di Arezzo
LINK DI ACCESSO AI SERVIZI ON LINE, OVE SIA GIA’ DISPONIBILE IN RETE O TEMPI
presentazione progetti e collaborazioni: link https://www.arezzointour.it/presentazione-progetti-e-collaborazioni/
diventa socio: link
https://www.arezzointour.it/SOSTIENI-AREZZO/
iscrizione albo fornitori: link
https://www.arezzointour.it/iscrizione-albo-fornitori/
IBAN E COME LA FONDAZIONE GESTISCE I PAGAMENTI NECESSARI
PROVENTI COMMERCIALI E DA PRIVATI
Banca: Bper (Bper – Banca Popolare dell’Emilia Romagna)
Corso Italia, 179, 52100 Arezzo AR
IBAN: IT70D0538714102000042120135
PROVENTI ISTITUZIONALI
banca cambiano
IBAN: IT19I0842514100000031373996
Intestato a: Fondazione ArezzoIntour
NOME DEL SOGGETTO A CUI E’ ATTRIBUITO POTERE SOSTITUTIVO
Il potere sostitutivo della Fondazione è esercitato dal Consiglio di Amministrazione che lo esercita per mezzo di un provvedimento del Vicepresidente con deleghe esecutive.
mail info@arezzointour.it
telefono 0575 196 6300
ATTI E DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA E MODULISTICA NECESSARI COMPRESI I FAC SIMILE PER LE AUTOCERTIFICAZIONI
CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
COSA SONO:
Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono da utilizzare solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà saranno sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive o autocertificazioni.
L’autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta a tutti i cittadini di presentare, in sostituzione dei tradizionali certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dall’interessato. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore. Le norme che regolano certificazioni e autocertificazioni sono state modificate dall’art. 15 della L. n. 183 del 2011 (Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse). Con effetto dal 1 gennaio 2012, detta norma ha modificato gli artt. 40, 43 e 74, co. 2, ha introdotto l’art. 44-bis (acquisizione d’ufficio di informazioni), ha abrogato l’art. 41,co. 2 ed ha sostituito l’art. 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
QUANDO
Dal 1 gennaio 2012 i certificati rilasciati ai privati non potranno essere esibiti ad altre Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi. Per rafforzare il contenuto precettivo della disposizione i certificati rilasciati all’interessato, a partire dalla medesima data devono riportare a pena di nullità la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” (art. 40, DPR 445/2000). L’omissione di detta dicitura costituisce violazione dei doveri d’ufficio. La modifica introdotta dall’art. 15, L. 183/2011, ha lo scopo di promuovere l’utilizzo dell’autocertificazione da parte del privato cittadino: infatti, il comma 1 dell’art. 40, DPR 445/2000, nella vigente formulazione, prevede che nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione o con i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà siano sempre sostituiti con le 2 dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000, cioè con le c.d. autocertificazioni.
L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati che sostituisce ma non ha costi per i cittadini. Pertanto, dal 1 gennaio 2012 non dovranno più essere richiesti i certificati da produrre a Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi (es. certificati da produrre per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche, per emissione carta di soggiorno, concessione di cittadinanza italiana etc.); il cittadino presenterà idonea autocertificazione al posto del tradizionale certificato. Rimane, invece, invariata la disciplina riguardante i certificati rilasciati ad uso privato per cui le dichiarazioni sostitutive non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati, salvo accordo fra le parti, o con l’autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali. Inoltre non è possibile sostituire con autocertificazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
CHI
Possono presentare l’autocertificazione:
– i cittadini italiani;
– i cittadini dell’Unione Europea;
– i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno,
limitatamente ai dati attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane.
CHE COSA SI PUO’ AUTOCERTIFICARE
Il DPR 445/2000 prevede due tipi di dichiarazioni sostitutive:
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46, DPR 445/2000);
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, DPR 445/2000).
DICHIARAZIONI NON VERITIERE
Le amministrazioni che ricevono le dichiarazioni sostitutive sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. Rilasciare dichiarazioni non vere, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal DPR 445/2000 è punito secondo il codice penale e le leggi speciali in materia (art. 76 del DPR 445/2000). L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
VALIDITA’ DELL’AUTOCERTIFICAZIONE
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale prevista per le certificazioni che sostituiscono.
MISURE ORGANIZZATIVE
Ogni ufficio amministrativo, in ragione dell’attività e della competenza, deve provvedere a:
– acquisire d’ufficio i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni;
– effettuare i controlli delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 DPR 445/2000, secondo le modalità previste per le autocertificazioni (a campione almeno ogni tre dichiarazioni iscritte in apposito registro).
Per quanto riguarda gli Uffici di diretta collaborazione FONDAZIONE AREZZO INTOUR ai fini di una efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio da parte delle Amministrazioni procedenti, l’ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti e per l’effettuazione dei controlli – in collaborazione con i responsabili dei singoli Uffici e Servizi – è il seguente:
– UFFICIO AFFARI GENERALI – DIRETTORE RODOLFO ADEMOLLO – ISTRUTTORE FRANCO CHIASSERINI
Le richieste potranno pervenire:
– a mezzo e-mail, tramite PEC al seguente indirizzo arezzointour@pec.it
– a mezzo e-mail, tramite indirizzo non certificato info@arezzointour.it (allegando copia del documento di identità del richiedente).
La richiesta deve contenere i seguenti elementi:
– oggetto chiaro e completo di tutte le informazioni utili a reperire i dati richiesti. Nel caso si tratti del controllo di una autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la dichiarazione deve essere allegata;
– indirizzo (e-mail o numero fax) al quale va spedita la risposta.
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo telefono ai numeri: 0575 1696300. I responsabili degli Uffici di diretta collaborazione di cui trattasi sono tenuti a far si che la risposta alle richieste di controllo da parte delle Amministrazioni avvenga entro trenta giorni dalla ricezione delle stesse.
MODULI
Vedi i file allegati :
– Modulo dichiarazione sostitutiva certificazione
– Modulo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
UFFICI AI QUALI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI
Per ottenere informazioni sulla Fondazione Arezzo Intour, si può contattare l’ufficio del Direttore, Rodolfo Ademollo, o l’ufficio del Presidente, che è l’Assessore al Turismo del Comune di Arezzo. In alternativa, si può visitare il sito web ufficiale della Fondazione Arezzo Intour all’indirizzo www.arezzointour.it per maggiori informazioni alla mail info@arezzointour.it